Case rurali al cambio catastale: entro il 30 settembre 2011 si può richiedere la variazione.
Case rurali esenti Ici solo in categoria A/6.
Tutte le case rurali finiranno nella categoria catastale A/6 e non pagheranno l’Ici.
Con l’ennesimo giro di boa normativo, allo scopo di sanare la frattura tra Cassazione e agenzia delle Entrate nella quale si dibattevano migliaia di agricoltori in perenne contenzioso fiscale, ora tutti dovranno mettersi in coda per autocertificare la propria posizione e farsi accatastare la casa in A/6 (abitazioni di tipo rurale).
Il problema nasce dal Dl 557/93, che all’articolo 9 aveva fissato il requisito, ai fini fiscali, per il riconoscimento della «ruralità» dei fabbricati, che di conseguenza, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita a suo tempo, non sarebbe soggetto a Ici.
CONTROLLI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Sarà l’Agenzia del Territorio ad avere la facoltà di effettuare i controlli volti a verificare l’osservanza degli obblighi di cui al presente provvedimento.
L’incarico attribuito ai tecnici che hanno la riconosciuta funzione di effettuare l’aggiornamento catastale deve essere conservato per cinque anni dal soggetto richiedente.
In merito all’attribuzione della rendita catastale:
- le rendite catastali dichiarate, ossia quelle espresse dal contribuente nella dichiarazione di regolarizzazione, producono effetti fiscali (imposte dirette e tributi locali) a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data a cui si può riferire la mancata presentazione della denuncia catastale;
- le rendite catastali attribuite, ossia quelle assegnate dall’Agenzia del Territorio per mancanza di regolarizzazione volontaria, producono effetti fiscali (imposte dirette e tributi locali) a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta.
SANZIONI
Per i soggetti che hanno presentato spontanea dichiarazione di adeguamento entro il 31.12.2010 le sanzioni previste sono:
- nuove rendite attribuite dal 01.01.2009;
- pagamento delle omesse imposte;
- riduzione di 1/3 delle sanzioni.
Per chi NON ha provveduto a dicembre 2010 alla dichiarazione di adeguamento:
- attribuzione di una rendita presunta;
- addebito imposte e sanzioni per le annualità pregresse;
- addebito oneri per l’attribuzione della rendita presunta.
Inoltre, coloro che sceglieranno di NON effettuare l’aggiornamento saranno soggetti ad un controllo da parte dell’Agenzia del Territorio mediante accessi, ispezioni e verifiche, anche in collaborazione con i Comuni, al fine di far emergere la reale situazione occultata relativamente agli immobili posseduti.
Dopo la denuncia, l’ufficio provinciale dell’Agenzia potrà richiedere il pagamento della sanzione per ritardata denuncia (sanzione catastale), che ammonta a 300 euro, riducibili a 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento, e procedere poi alla regolarizzazione fiscale del periodo pregresso risalendo fino alla data di costruzione dell’edificio, non oltre però il quinto anno precedente.
Informativa inerente la ruralità dei fabbricati ubicati in campagna
Riconoscimento edifici rurali, come fare domanda
Entro il 30 settembre 2011 la presentazione dei documenti dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite professionisti e associazioni.
A tal proposito, si comunica che l’Agenzia del territorio, disporrà una serie di controlli di tutti gli edifici rurali ubicati nelle aziende agricole, per individuare quelli iscritti al catasto terreni risultanti privi dei requisiti di ruralità, ma anche quelli dichiarati e probabilmente abusivi.
Scade venerdì 30 settembre prossimo il termine per il riconoscimento degli immobili rurali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa più facile la fase operativa della presentazione delle domande.
Il Ns. Ufficio, sito in Foggia alla Via Santa Maria della Neve n. 12, è a Sua completa disposizione per una completa informativa sull’argomento.
Oltre tale data si incorrerà nell’applicazione di sanzioni particolarmente salate e all’accatastamento d’ufficio, con conseguente aggravio di spese a carico dei proprietari.
C’è quindi ancora una settimana di tempo, ricorda l’Agenzia del Territorio, per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali, possibilità prevista dal DL Sviluppo 70/2011.
I contenuti più importanti
Il DM istituisce la classe “R”, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite in A6 e chiarisce che la rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all’attività agricola è determinata per stima diretta.
I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continuano ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione in cui non è necessario indicare il mantenimento dei requisiti per i cinque anni precedenti.
Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.
Come fare domanda
La domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 deve essere accompagnata dall’autocertificazione, attestante il fabbricato ha posseduto i requisiti di ruralità in via continuativa nel quinquennio precedente, e dai documenti indicati nel DM.
Come già anticipato, gli atti devono essere presentati all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente entro la data del 30 settembre 2011.
L’incartamento può essere inoltrato mediante consegna diretta all’Ufficio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite CAF CACEC .
I documenti devono essere prodotti in duplice copia.
Al momento della consegna un originale viene restituito come ricevuta al soggetto che li ha presentati.
Nel caso in cui la domanda sia spedita come raccomandata, fax o e-mail, fanno fede la data di spedizione, quella del rapporto di trasmissione e l’attestato di trasmissione elettronica.
È inoltre possibile usufruire della compilazione informatica sul sito web dell’Agenzia del Territorio, che consente la stampa della domanda e l’attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione.
In questo caso, la domanda compilata e stampata deve essere presentata all’Ufficio, con le modalità indicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico.
Non saranno prese in esame le domande presentate su modelli non conformi a quelli indicati nel DM o prive delle autocertificazioni.
Decreto Ministeriale 14/09/ 2011. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati
Decreto Legge 13/05/ 2011 n. 70. Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (DL Sviluppo)