Catasto

Visure Catastali

I nostri servizi Catastali consentono di ottenere con tempestività i dati registrati al catasto nazionale relativi ad un immobile o ad un terreno.

La richiesta della visura, che per gli atti informatizzati è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati, consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali.

Servizi Catastali

NORME GENERALI

1. IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO DA RILEVARE

L’individuazione dell’oggetto del rilievo deve seguire dei percorsi obbligati rappresentati da:
- individuazione di natura fisica derivante dall’azione di sopralluogo atta a
verificare i confini materializzati o quelli segnalati dalle parti;
- individuazione di natura giuridica ottenuta attraverso la consultazione degli
atti dichiarativi dei diritti;
-  individuazione di natura catastale sulla base degli elementi censuari catastali e    topometrici.

In particolare le informazioni catastali topometriche possono essere desunte dalla raccolta dei tipi di frazionamento e dalla mappa di impianto per quelle particelle non toccate da aggiornamento.

In condizioni normali i diversi percorsi di individuazione dell’immobile dovrebbero condurre a risultati coerenti.Comunque si rammenta che, ai fini della individuazione dell’oggetto del rilievo allo stato attuale della legislazione, è stato dato valore probante alla rappresentazione topografica del Catasto terreni soltanto a condizione che manchino assolutamente altri elementi probatori (art. 950 c.c.).

Per tale motivo l’estratto di mappa rilasciato dall’Amministrazione ad uso dei frazionamenti è da ritenersi, ai fini dell’individuazione dell’immobile, una documentazione accessoria descrittiva dell’immobile e non probatoria.

E’ appena il caso di sottolineare che il D.P.R. 650/72 ha disposto che l’atto di trasferimento non può contenere misure in contrasto con quelle riportate nel documento tecnico associato al tipo di frazionamento, per cui le misure riportate nel tipo stesso devono intendersi come espressione della volontà delle parti.

Va altresì precisato che i frazionamenti redatti in tempi anteriori all’entrata in vigore del citato D.P.R. non godono di tale prerogativa, per cui possono perdere efficacia probatoria qualora l’atto contempli indicazioni in disaccordo con quelle contenute nel tipo di frazionamento.

Negli attuali intendimenti la presente Istruzione si pone anche come obiettivo quello di individuare errori grossolani derivanti o da carenza di verifiche sopralluogo di atti di aggiornamento o da carenza di predisposizione o presentazione di atti traslativi fra le parti che giuridicamente potrebbero sanare difformità fra la rappresentazione di fatto e quella di diritto. In relazione a quanto sopra si precisa comunque che i diritti di proprietà sono regolati dal codice civile e pertanto ogni controversia inerente la materia in oggetto risulta di esclusiva competenza degli Organi Giudiziari.

AGENZIA DEL TERRITORIO

L’Agenzia del Territorio è una quattro Agenzie fiscali (le altre sono Dogane, Entrate e Demanio) che svolgono le attività tecnico operative che prima erano di competenza del Ministero delle Finanze.
È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
L’Agenzia del Territorio, come si evince dal D.Lgs 30 luglio 1999 n.300 che istituisce le Agenzie Fiscali, è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l’anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l’integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.
L’agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.
L’agenzia costituisce l’organismo tecnico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all’aggiornamento del catasto.
L’agenzia gestisce l’osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato. I rapporti tra l’Agenzia del Territorio ed il ministero sono regolati da apposita convenzione biennale che individua gli obiettivi ed i risultati da raggiungere.

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