Modello Unico

MODELLO UNICO – CAF

Presentazione on line delle dichiarazioni. Presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. Unico SC) in modalità telematica .

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e la dichiarazione dei sostituti d’imposta ed intermediari di cui al modello 770 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l’anno 2004 alla presentazione della dichiarazione modello 770 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770 SEMPLIFICATO.

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

• dei redditi;
• dell’IVA;
• dell’IRAP;
• dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
• Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
• Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
• Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
• Modello 770- ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.
I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO .

Come e’ fatto il modello UNICO

- Il modello Unico è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
- Il modello UNICO Persone Fisiche si articola in quattro modelli a seconda del loro utilizzo:
- modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2007 Ordinario, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Indice contenuti Modello Unico

Per tutti i contribuenti il CAF Cacec può provvedere all’invio telematico dei modelli Unico “persone fisiche” e delle altre dichiarazioni relative a società ed enti di qualsiasi natura.
Chi può utilizzare il Modello Unico Persone Fisiche

Tutti i contribuenti, se sono persone fisiche, possono utilizzare il modello Unico.
Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi all’anno considerato sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non sussiste tale obbligo.

Chi è obbligato ad utilizzare il Modello Unico Persone Fisiche

Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

dei redditi;
dell’IVA;
dell’IRAP.
Sono obbligati a presentare il modello Unico anche quei contribuenti che hanno già presentato il modello 730 ma che devono dichiarare altri redditi non previsti in quel modello.

È obbligato a presentare il modello Unico Persone Fisiche anche l’erede del contribuente deceduto.
L’erede in questo caso deve compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro “Erede, curatore fallimentare o dell’eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica.

La dichiarazione può essere presentata:

  • dal 2 maggio, perché il 1° maggio è festivo, fino al 30 giugno, se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
  • entro il 31 luglio se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (CAF, commercialisti, ecc.) o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio.

Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Per i versamenti delle imposte effettuati nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 16 luglio è necessario applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

L’acconto IRPEF deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

La prima rata, che costituisce il 40% dell’importo, deve essere versata entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

La seconda rata, che costituisce il 60% dell’importo, deve essere versata entro il 30 novembre.

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

I dati relativi alla rateazione sono inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Per una corretta e rapida compilazione è necessario presentarsi al CAF con tutta la documentazione occorrente.

Documenti obbligatori 

  • Documenti di Identità Personale (Patente o Carta d’Identità);
  • Modello 730/07 o Unico 2007 relativo ai redditi 2006;
  • Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e familiari a carico e per i figli disabili il verbale della legge 104;
  • Modello CUD del datore di lavoro o ente pensionistico (ex modelli 101 e 201) per dipendenti, pensionati, titolari di collaborazione coordinata continuativa e modello CUD per disoccupazione, mobilità, maternità, Cassa Integrazione, corrisposte direttamente dall’INPS, indennità temporanea infortuni pagata direttamente dall’INAIL e borse di studio;

Coloro che nel 2008 hanno un datore di lavoro diverso dal 2007 dovranno portare i dati relativi al nuovo datore di lavoro.

  • Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere;
  • Certificazione per compensi da: lavoro occasionale, diritti d’autore, plusvalenze per la vendita di aree fabbricabili o fabbricati;
  • Assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato (portare sentenza di separazione o divorzio);
  • Versamenti IRPEF in acconto (mod. F24 di giugno 2007 e novembre 2007);
  • Copia dei bollettini ICI versati nel 2007.

Terreni e Fabbricati

  • Terreni: visura catastale aggiornata e/o rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso del 2007 e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità;
  • Fabbricati : visura catastale aggiornata e/o rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso del 2007 e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità;
  • Contratto di affitto per locatori che hanno stipulato un contratto di locazione “a canone convenzionale” ex legge 431/1998 (art.2 comma 3) e contratto di affitto a “soggetti in condizioni di disagio abitativo” ex D.L. 240/2004

Spese sanitarie e per disabili:

  • Spese mediche: visite specialistiche, esami di laboratorio, ticket, protesi sanitarie, spese per assistenza specifica. Cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica;
  • Spese per acquisto di farmaci;
  • Spese per mezzi necessari alla deambulazione di persone con difficoltà motorie;
  • Spese per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici;
  • Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti;
  • Spese per l’assistenza specifica dei disabili (rette casa di riposo) e per l’assistenza resa da badanti;
  • Eventuali rimborsi di spese sanitarie sostenute in anni antecedenti il 2006.

Spese per la famiglia:

  • Tassa d’iscrizione alle scuole medie superiore, all’Università e rette pagate nel 2007 per l’asilo nido;
  • Spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura dell’adozione);
  • Contributi versati all’INPS per addetti servizi domestici;

Spese per assistenza di Badanti per persone non autosufficienti:

  • Assegni periodici corrisposti al coniuge;
  • Spese funebri.

Spese per la casa:

  • Interessi passivi per mutui ipotecari, per l’acquisto dell’abitazione principale (è indispensabile portare sia il contratto di mutuo che l’atto di acquisto dell’immobile);
  • Interessi passivi per mutui ipotecari, per la costruzione dell’abitazione principale (è indispensabile portare il contratto di mutuo, le fatture delle spese sostenute e copia concessione edilizia);
  • Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%. In questo caso è necessario esibire:
    a. la comunicazione di inizio lavori
    b. le fatture o ricevute fiscali relative agli interventi effettuati
    c. il bonifico bancario
    d. la documentazione relativa alle spese per le quali è previsto che il pagamento tramite bonifico bancario
    e. la dichiarazione dell’amministratore condominiale in caso di spese sulle parti comuni
    f. la dichiarazione di esecuzione lavori se di importo complessivo superiore a 51.645,69 euro
    g. la ricevuta di presentazione della comunicazione alla ASL.
  • Spese 36/41 % su parti condominiali. In questo caso è necessario esibire la Certificazione e la documentazione rilasciata dell’Amministratore;

Spese Assicurative e Previdenziali:

  • Spese per assicurazioni vita/infortuni (ricevute + contratto di stipula);
  • Contributi versati per SSN su RC Auto;
  • Contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe;
  • Forme pensionistiche complementari ed individuali (ricevute + contratto di stipula);
  • Contributi previdenziali(versamenti a ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione contributiva, versamenti volontari, ecc.).

Altre Spese:

  • Consorzi di bonifica;
  • Erogazioni a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale (effettuati con versamento postale o bancario, carte prepagate, assegni bancari o circolari);
  • Contributi per i paesi in via di sviluppo (ONG);
  • Erogazioni a favore di: istituzioni religiose, per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio;
  • Spese veterinarie;
  • Contratto di affitto per inquilini che hanno stipulato contratto di locazione a canone convenzionale ex legge 431/1998 (art.2 comma 3) e per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro.

ATTENZIONE

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.

Errori e dimenticanze

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.

La differenza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiarazione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione correttiva nei termini. Se viene presentata successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.

CORREZIONI

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente deve barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

RAVVEDIMENTO

La correzione della dichiarazione originaria, successiva al 31 luglio, per esporre redditi non dichiarati ovvero per correggere oneri indicati in eccesso si effettua grazie all’istituto del “ravvedimento”.

L’istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento,quali inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc., delle quali l’autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.

È sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento anche la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno imposta. Questa violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro.

Anche l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, cioè con debiti completamente compensati dai crediti, può essere sanata tramite il ravvedimento, attraverso la presentazione del modello F24 ed il pagamento della sanzione ridotta a:

  • 10 euro se viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni;
  • 30 euro se viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso

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