Contratti di locazione 2011 – Registrazione e Informazioni
Il CAF TFDC offre al cittadino il servizio di predisposizione e registrazione dei contratti di locazione sia a canone libero che a canone convenzionale in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose, oltre che assistenza per pagamento delle annualità successiva, proroga e risoluzione dei contratti di locazione
I contratti d’affitto
Il contratto di affitto, o di locazione, è un contratto con cui una parte si impegna a concedere a un’altra il godimento di un bene immobile per un certo tempo, dietro il pagamento di un determinato compenso, il canone d’affitto (o di locazione).
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Ma se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, a prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
Registrazione del contratto
La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, e dopo aver versato l’imposta di registro. Quest’ultima va pagata utilizzando il modulo F23, ma in caso di registrazione telematica può essere pagata contestualmente con la registrazione stessa.
Dal 1° luglio 2010, con la registrazione del contratto d’affitto, vanno comunicati obbligatoriamente i dati catastali completi dell’immobile.
Il contratto di locazione può essere registrato in due modi:
- modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti), la quale consente il contestuale pagamento on line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, che vengono calcolati direttamente dal software;
- modalità tradizionale (cartacea), recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale.
Registrazione telematica dei contratti di locazione
Il CAF CACEC ha sviluppato e potenziato la sua campagna di servizi telematici offrendo al cittadino una nuova opportunità: la registrazione on-line, aperta a tutti, dei contratti di locazione, in linea con quanto stabilito dall’ art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del5 ottobre 2001.
I contribuenti potranno fruire di un servizio che riduce drasticamente i tempi e i costi di un’operazione che fino ad oggi richiedeva lunghe attese e numerosi passaggi.
Pertanto, il CAF CACEC potrà provvedere alla registrazione telematica dei seguenti contratti di locazione:
• contratto di locazione ad uso abitativo (L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2, comma1);
• contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato (L. 9 dicembre 1998n. 431 art. 2, comma 3 );
• contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria ( L. 9 dicembre 1998 n. 431, art.5, comma 1 );
• contratti di locazione di natura transitoria per studenti ( L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5, comma 2 );
• contratti di locazione ad uso diverso da abitazione.
Questo servizio innovativo consente anche il pagamento per via telematica delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni ( calcolate automaticamente dal software sulla base dei dati relativi al contratto da registrare ) tramite addebito su conto corrente bancario o dell’utente richiedente la registrazione .
La “cedolare secca” è una delle novità più attese nell’ambito della riforma federalista.
Essa dà la possibilità di pagare sui redditi da locazione un’imposta sostitutiva del 19% per i contratti a canone “concordato” nelle città ad alta tensione abitativa (durata 3 + 2 anni) e del 21% per i contratti a canone “libero” (durata 4 + 4 anni).
Il nuovo regime è facoltativo, perché la convenienza varia in base al livello di reddito ed in base alla tipologia di contratto (concordato o a canone libero).
L’opzione per la cedolare secca riguarda solo le persone fisiche, mentre restano esclusi coloro che esercitano una attività professionale o d’impresa.
Inoltre, essa è limitata agli immobili affittati (sarebbe più corretto dire “locati”) ad uso abitativo, oltre ad eventuali pertinenze, come box e cantine locati assieme all’appartamento.
Dalla cedolare secca risultano pertanto esclusi i terreni, gli uffici, i negozi e gli altri immobili non abitativi.
25 luglio 2011 - Come pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”, la manovra finanziaria varata per gli anni 2011 – 2013 aumenterà dal 21% al 25,2% l’importo della cedolare secca sugli affitti a canone libero e dal 19% al 22,8% l’importo su quelli a canone concordato, a causa del taglio delle agevolazioni fiscali
Addizionale comunale all’IRPEF – Regione: Puglia – Comuni della provincia di: FOGGIA
Calcolo della Cedolare secca sugli affitti
Dalle case fantasma alle case sfitte
CASE FANTASMA Per i proprietari che entro il 30 aprile 2011 non avranno denunciato nuove costruzioni o ampliamenti, si prevede l’applicazione di una sanzione speciale.
La sanzione dovrebbe essere pari all’8% del valore catastale e al 2% in caso di abitazione principale.
A questa vanno aggiunte la sanzione catastale di 75 euro e, nei casi diversi dall’abitazione principale, l’Irpef e l’Imu (con aliquota del 10,6 per mille).
Villetta (cat. A/7, valore catastale 130.000 euro).
Sanzione da 10.475 euro (8% del valore catastale + sanzione catastale);
Irpef 1.671 euro (più le sanzioni per gli omessi versamenti);
Imposta municipale unica 1.378 euro.
AFFITTI IN NERO
I proprietari che non dichiarano il canone di locazione percepito sui loro immobili sono soggetti, in base al decreto attuativo sul federalismo municipale ed alla cedolare secca sugli affitti, ad una doppia sanzione. Il meccanismo prevede:
una sanzione da 516 a 2.064 euro (cioè il doppio della sanzione ordinaria),
più un importo che può andare dal 200% al 400% dell’imposta evasa;
l’obbligo per il proprietario di abbattere il canone, a vantaggio dell’inquilino, fino ad un importo pari al triplo della rendita catastale;
inoltre, la durata del contratto ripartirà da zero e sarà prorogata di altri quattro anni.
Trilocale (80 mq), con canone annuale di 7.800 euro.
Imposta evasa nel quinquennio: 7.800 euro
Sanzione minima: 16.116 euro (cioè 516 + 15.600, pari al 200% dell’imposta evasa)
Sanzione massima: 33.264 euro (cioè 2.064 + 31.200, pari al 400% dell’imposta evasa)
Canone ribassato: da 7.800 a 1.425 euro all’anno per quattro anni (pari al triplo della rendita catastale di 475 euro)
COMODATI E USUFRUTTI In base al decreto attuativo sul federalismo municipale, i comuni non hanno la possibilità di assimilare all’abitazione principale, e quindi rendere esenti dalle imposte, gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti.
Se il comodato nasconde una locazione, si pagano anche le sanzioni previste per gli affitti in nero.
Sono inoltre stabiliti maggiori controlli sulle case che ufficialmente sono occupate a titolo gratuito da non proprietari.
Per tutti questi immobili si sarà chiamati a pagare l’aliquota ordinaria (10,6 per mille) dell’imposta municipale unica per le normali abitazioni non principali. Trilocale (80 mq), con 475 euro di rendita catastale
(il valore catastale aggiornato è di 49.875 euro).
Il nuovo regime di federalismo municipale prevede sull’immobile l’imposta municipale unica di 529 euro all’anno (con aliquota del 10,6 per mille).
CASE SFITTE I comuni possono prevedere una super-Ici sulle case sfitte.
Con l’introduzione dell’imposta municipale unica (Imu), i comuni possono prevedere inasprimenti (nel limite dello 0,3%) nei confronti di determinati immobili, come quelli lasciati a disposizione. Trilocale (80 mq) a Roma, con valore catastale aggiornato di 125.000 euro.
L’Ici è di 1.250 euro (anziché 875 euro dell’aliquota ordinaria).
Con l’Imu si potrebbero pagare 1.363 euro (con l’aliquota maggiorata al 10,9 per mille).