CAF Modello 730
Il Centro Assistenza Fiscale CACEC vi informa sulle principali questioni relative alla presentazione e all’utilizzo del modello 730 : i principali vantaggi, chi puo’ utilizzarlo e chi non puo’ utilizzarlo, i casi di esonero, come si presenta, il visto di conformita’ e la documentazione richiesta, le correzioni e integrazioni tardive.
Di seguito troverete tutte le risposte alle principali domande relative al modello 730.
Principali vantaggi per i lavoratori dipendenti e pensionati
- Rimborso immediato dei crediti di imposta in busta paga o nella pensione
- Pagamento delle imposte direttamente in busta paga evitando, così, lunghe file presso gli sportelli bancari e/o postali
- Garanzia sulla correttezza della dichiarazione
- Riduzione delle responsabilità derivanti da errori formali
- Copertura assicurativa di errori e sanzioni
- Calcolo delle imposte a cura del CAF UIL
- Compensazione tra credito IRPEF ed ICI dovuta
- Nessuna spesa per coloro che presentano i modelli 730 precompilati
Chi puo’ utilizzare il Modello 730
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i soggetti che nel 2011 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir , definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa (collaborazioni a progetto), almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012
- i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
- i produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Chi non puo’ utilizzare il Modello 730
Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto:
- redditi di impresa (titolari di ditte individuali o di quote di partecipazione in società di persone);
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivati dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende)
- i soggetti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
- i soggetti non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;
- i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- i soggetti che nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- i soggetti che nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- i soggetti che hanno percepito, quali beneficiari, reddito proveniente da trust
Casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) i contribuenti che hanno posseduto:
- redditi (terreni, fabbricati, pensione e altri redditi), per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00; nella determinazione di detto importo non deve essere considerato il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare non superiore a Euro 7.500,00 se il periodo di lavoro è pari all’intero anno e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più datori di lavoro ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta e reddito dei fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, ad esclusione di quelle di reversibilità percepite dal coniuge divorziato, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, ivi comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali e compensi per un importo non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti postali o bancari);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell’imposizione e della deduzione per la progressività dell’imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.
Come si presenta il modello 730
Chi si rivolge al CAF della CACEC può presentare il modello debitamente compilato, in tal caso nessun compenso è dovuto , oppure può chiedere assistenza per la compilazione.
Il contribuente deve presentare al CAF CACEC , in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al CAF la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.
La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:
- dalle certificazioni (quali CUD 2011 o il CUD 2010) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito, non va altresì esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’ effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condominio e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente o al Centro Operativo Competente la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione;
- per le spese sostenute per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente; - dalle dichiarazioni Mod. Unico in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Alla dichiarazione non deve essere allegata la documentazione originale, ma e’ necessario consegnare al CAF la fotocopia. La documentazione originale però deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2015.
Il visto di conformita’ e la documentazione richiesta
Con il modello 730 presentato al CAF CACEC si ottiene per alcuni quadri della dichiarazione il “visto di conformità”, una precisa assunzione di responsabilità su quanto dichiarato dal contribuente da parte del CAF stesso, che per eventuali danni e/o irregolarità ha stipulato la polizza assicurativa prevista dal Ministero delle Finanze. Tale polizza assicurativa, ricomprende anche il modello Unico, l’ISE, le successioni, l’ICI, il modello RED ed i contratti di locazione.
Diversamente, il datore di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale al dipendente o al pensionato, non può apporre il “visto di conformità”.
Il CAF CACEC , tramite il responsabile dell’assistenza fiscale, verifica la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nel modello 730 elaborato dal CAF CACEC sono quindi correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita, gli oneri deducibili, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta e le ritenute d’acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari); quindi, ai fini del controllo che il CAF esegue, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti:
- modello CUD 2011 e CUD 2010
- certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc….;
- le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale per gli interessi passivi);
- gli attestati di versamento degli acconti irpef effettuati direttamente dal contribuente;
la dichiarazione modello UNICO 2010 in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41% o 36%, devono essere esibiti:
- copia della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro Servizi la comunicazione di inizio lavori;
- copia dei bonifici bancari;
- copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario nei casi ammessi;
- dichiarazione dell’amministratore della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
La documentazione relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente:
- copia bonifici bancari;
- copia fatture e ricevute fiscali nelle quali sia distinto il costo della manodopera;
- copia asseverazione del tecnico abilitato;
- copia attestato di certificazione energetica rilasciato dal professionista abilitato;
- copia scheda informativa trasmessa all’ENEA;
- copia della raccomandata relativa all’invio della documentazione all’ENEA.
Il visto soddisfa l’esigenza di garantire all’assistito il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e agevolare l’Amministrazione finanziaria nei controlli. Infatti, nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.
Inoltre, in caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.
CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730/2011
Se il contribuente riscontra errori commessi dal CAF deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Modello 730 “rettificativo”.
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.
Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta.
Se il contribuente si accorge di non avere fornito tutti gli elementi per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le medesime informazioni del modello 730 originario, salvo quelle modifiche indicate nel quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati dei sostituti), il contribuente può:
presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Tale Modello è comunque presentato al CAF CACEC anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF CACEC per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2011 Persone fisiche
- entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997(ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).