DI COSA SI TRATTA
Campagna informativa bonus energia
E’ una riduzione sulle bollette dell’energia elettrica riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.
Il bonus gas è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni.
Il bonus energia elettrica vale esclusivamente per energia elettrica distribuito a rete , per i consumi nell‘abitazione di residenza.
ATTENZIONE !
Il bonus energia è limitato alle fornitura di energia elettrica.
CHI NE HA DIRITTO
Gli utilizzatori di energia elettrica aventi un indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro.
Per le sole famiglie con 4 o più figli a carico il valore ISEE da considerare deve essere invece inferiore a 20.000 euro.
IL BENEFICIO
Il valore del bonus (da un minimo di 25 a un massimo di 230 euro) varia in base a:
1) zona climatica;
2) tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda / solo riscaldamento / entrambi);
3) numero di residenti nell’abitazione.
Le modalità di erogazione variano inoltre a seconda che vi sia o meno un impianto di riscaldamento autonomo.
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari
COME OTTENERLO
Occorre rivolgersi presso i nostri sportelli per ottenere l’attestazione ISEE (si vedano i relativi documenti) muniti della bolletta del ENEL o, in caso di solo impianto centralizzato, dei dati forniti dall’Amministratore del condominio (codice PDR e intestatario dell’utenza).
Non è ammesso fare richiesta di bonus senza utilizzare l’apposita modulistica.
A farne richiesta deve essere l’intestatario del contratto che è sempre una persona fisica.
Per verificare se la propria richiesta di Bonus sia stata accettata o meno il cittadino può:
- Recarsi presso il CAF , CACEC esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda
- Controllare direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus
- Verificare lo status della propria pratica, via internet, sul sito http://www.bonusenergia.anci.it/, cliccare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza
- Chiamare il numero verde 800.166.654, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, fornendo il codice fiscale e il numero identificativo dell’istanza.
Modalità di corresponsione
Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione.
In dettaglio la comunicazione riporterà la seguente dicitura “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del Decreto legge n. 185/08.
L’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta.
Chi ha un impianto di riscaldamento centralizzato-condominiale e non ha un contratto diretto, invece, potrà ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste Italiane che provvederanno a comunicare direttamente agli interessati la disponibilità dei bonifici.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi.
Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
LINK UTILI
>
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
> Ministero dello Sviluppo Economico
Domande e risposte sul Bonus Gas
Che cos’è il “bonus energia”?
Il cosiddetto “bonus energia” (ovvero “il sistema di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”) è uno strumento introdotto con il decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/09 con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di gas naturale.
A chi è riconosciuta la compensazione?
La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)
Chi è il cliente domestico diretto?
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus energia .
Chi è il cliente domestico indiretto?
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di energia elettrica per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a energia elettrica di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)
Il bonus gas ed il bonus elettrico sono cumulabili?
Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico in presenza dei rispettivi requisiti.
Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale?
Le domande di ammissione al bonus energia devono essere presentate presso il CAF CACEC, compilando l’apposita modulistica.
A chi è riconosciuta la compensazione?
La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di energia elettrica riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)
Chi è il cliente domestico diretto?
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus energia.
Chi è il cliente domestico indiretto?
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)
Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici diretti (forniture individuali), al bonus energia?
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
- la fornitura di energia elettrica deve servire per uso domestico;
- la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
- il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici indiretti (forniture centralizzate), al bonus energia?
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura dell’impianto condominiale indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- l’impianto condominiale deve essere alimentato a gas naturale;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con la localizzazione dell’impianto condominiale;
- la richiesta di agevolazione deve riguardare locali adibiti ad abitazione a carattere familiare ed essere relativa all’abitazione di residenza del richiedente;
- la fornitura relativa all’impianto condominiale deve appartenere alle categorie d’uso ammissibili.
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
Nel caso in cui il cliente diretto sia fornito sia da una fornitura a lui direttamente intestata (fornitura individuale) che da una fornitura centralizzata (impianto condominiale), può richiedere il bonus con riferimento ad entrambe le forniture?
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
- la fornitura di energia elettrica deve servire per uso domestico;
- la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
- il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus energia.
Quali sono le categorie d’uso dell’energia elettrica in relazione alle quali si può richiedere il bonus?
Le categorie d’uso dell’energia elettrica per le quali si può richiedere il bonus sono:
- Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura;
- Riscaldamento;
- Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura e Riscaldamento.
Le categorie d’uso dell’energia elettricaper le quali si può richiede il bonus dovranno essere autocertificate dal richiedente il bonus nel modulo di istanza, e poi verranno verificate dall’impresa distributrice di energia elettrica .
Quali sono i criteri di ammissibilità con riferimento alla certificazione ISEE?
I nuclei familiari con un numero di figli a carico fino a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 7.500 €.
I nuclei familiari con un numero di figli a carico superiore a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 20.000 €.
Quanti bonus energia si possono richiedere per ogni nucleo familiare?
Ogni nucleo familiare, rilevante ai fini del calcolo ISEE, può richiedere un solo bonus
Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus gas per una fornitura individuale, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare; è possibile richiedere ugualmente il bonus?
No. Se si è residenti in un’abitazione in cui il contratto di fornitura di gas naturale è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica.
E’ possibile richiedere il bonus con riferimento ad un impianto condominiale che viene utilizzato per i soli servizi condominali?
No, il bonus relativo alla fornitura centralizzata può essere richiesto solamente nel caso in cui la fornitura centralizzata è utilizzata per uso domestico nell’abitazione di residenza.
Il bonus quindi non può essere richiesto con riferimento ad una fornitura centralizzata di energia elettrica che è utilizzata per i soli servizi condominiali.
Per accedere al bonus energia con riferimento ad una fornitura individuale il misuratore deve essere di classe non superiore a G6. Che cos’è la classe del misuratore di energia elettrica ?
La classe del misuratore dell’eenrgia elettrica, riportata su ogni misuratore, è correlata alla portata di energia elettrica relativa ad un punto di fornitura e rappresenta un indicatore per distinguere le utenze domestiche da quelle di tipo industriale/commerciale.
La classe del misuratore relativa al punto di fornitura per il quale si richiede il bonus energia non deve essere dichiarata nel modulo di istanza, ma viene verificata dall’impresa distributrice di gas.
Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale?
Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il CAF CACEC compilando l’apposita modulistica.
Dove sono reperibili i moduli?
I moduli sono reperibili presso il CAF CACEC.
Non è ammesso fare richiesta di bonus senza utilizzare l’apposita modulistica.
Modulo A energia elettrica (forniture individuali)
Modulo B energia elettrica (forniture individuali + centralizzate)
Modulo C energia elettrica (forniture centralizzate)
Modulo D energia elettrica (forniture cessate – solo per bonus retroattivo)
Modulo E (autocertificazione di famiglia numerosa)
Modulo F energia elettrica (delega incasso bonifico domiciliato – solo per bonus retroattivo)
Come va scelta la modulistica da compilare?
Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale a lui intestata deve utilizzare il modulo A GAS;
Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale a lui intestata, anche ad un impianto condominiale, deve utilizzare il modulo B energia elettrica ;
Il cliente domestico indiretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale deve utilizzare il modulo C energia elettrica .
Quale modulo bisogna utilizzare per autocertificare la condizione di “famiglia numerosa” (almeno quattro figli a carico)?
I richiedenti del bonus gas possono autocertificare la condizione di famiglia numerosa compilando il modulo E già predisposto anche per il bonus elettrico.
Le famiglie con più di quattro figli a carico dovranno indicare nel modulo E solamente quattro dei loro figli a carico.
Quali dati/documenti servono per presentare la domanda?

Da chi va compilato il modulo F energia elettrica ?
Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_energia elettrica o B energia elettrica o D_energia elettrica e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C energia elettrica , non devono compilare il modulo F energia elettrica in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C energia elettrica .
Dove sono reperibili i dati relativi alla fornitura di gas naturale (titolare della fornitura, PDR e categoria d’uso) necessari alla compilazione del modulo di richiesta del bonus?
Le informazioni relative al titolare della fornitura di gas naturale ed al PDR sono indicate nella bolletta o nel contratto di fornitura. Queste informazioni possono essere anche richieste al proprio fornitore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.
Che cos’è il codice PDR?
Il codice PDR è il codice identificativo del punto di fornitura del gas riportato in ogni bolletta. Il codice PDR può essere anche richiesto al proprio fornitore di gas, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia ), e presso il CAF CACEC.
Chi è il titolare della fornitura di energia elettrica ?
È il soggetto che ha stipulato il contratto di fornitura di gas naturale e corrisponde con l’intestatario delle bollette.
A quanto ammonta il bonus energia elettrica ?
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
E’ possibile verificare se la propria richiesta di bonus è stata accettata o meno?
Il Cittadino può conoscere l’esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:
- recandosi presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta ( CAF CACEC) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda;
- controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
- verificando lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it , andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza;
- chiamando il numero verde 800.166.654 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e fornendo il codice fiscale e il numero identificativo dell’istanza.
Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente diretto beneficiario del bonus gas?
Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione. In dettaglio la comunicazione riporterà la seguente dicitura “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno”.
Inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta.
Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente indiretto beneficiario del bonus energia ?
L’ammontare della compensazione per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l’erogazione di un contributo una tantum da parte di Poste italiane attraverso bonifico domiciliato.
Da quando è operativo il bonus energia?
Il sistema e’ operativo dal 15 dicembre 2009.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus energia ?
La compensazione è riconosciuta per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, ciò al fine di tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.
Il bonus gas è per sempre o andrà rinnovato?
La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.
Da quando può essere applicato il bonus energia per i clienti domestici diretti?
Ai clienti domestici diretti il bonus verrà applicato dall’impresa distributrice di gas nelle bollette inviate al venditore, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
La società di vendita di energia elettrica comincerà ad applicare il bonus in bolletta nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell’impresa distributrice.
L’importo annuo del bonus verrà suddiviso proporzionalmente per il numero di bollette ricevute nei 12 mesi successivi alla data di inizio del godimento del bonus, come detrazione della spesa di ciascuna bolletta.
Da quando può essere applicato il bonus energia per i clienti domestici indiretti?
Anche per i clienti domestici indiretti la compensazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
Il bonus verrà però corrisposto in un’unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato. Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico.
Che cos’è il bonifico domiciliato?
Il bonifico domiciliato è uno strumento finanziario attraverso il quale Poste italiane mette a disposizione, presso tutto gli uffici postali presenti sul territorio italiano, l’importo del bonus ai soggetti aventi diritto. Tale importo potrà essere riscosso dal soggetto avente diritto presentando un documento di identità. In caso di ammissione al bonus, Poste Italiane comunicherà al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.
Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus energia ?
Tutte le variazioni, ad eccezione della variazione di residenza, verranno recepite in sede di rinnovo della domanda.
Cosa accade se si cambia residenza?
Il cliente diretto che cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus energia, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza presentando una specifica domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.
La variazione di residenza dei clienti indiretti verranno comunicate solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta di un venditore, cosa accade?
In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto, indipendentemente dal venditore scelto.
Il bonus energia elettrica è per sempre o andrà rinnovato?
La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.
Se si modifica il punto di fornitura della energia elettrica, quali sono le modalità per richiedere il rinnovo?
Nel caso in cui, alla scadenza di un bonus, si debba chiedere il rinnovo con riferimento ad una fornitura diversa da quella per la quale si era ottenuta l’agevolazione sarà necessario fare una “nuova istanza” scegliendo il modulo idoneo ad accogliere tutte le informazioni relative alla nuova fornitura.
Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente diretto a cliente indiretto?
Il cliente domestico che cessa l’utilizzo della fornitura individuale e comincia a servirsi solo di una fornitura centralizzata, vedrà interrompersi il bonus come cliente diretto ma potrà richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto.
In tal caso il cliente farà una nuova istanza utilizzando il modulo C energia elettrica.
Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente indiretto a cliente diretto?
Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l’utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non potrà richiedere il bonus per al fornitura individuale fino al termine della validità del bonus già ottenuto per la fornitura centralizzata.
Alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata potrà effettuare una nuova istanza utilizzando il modulo A energia elettrica o il modulo B energia elettrica .
I Servizi del nostro Centro Assistenza Fiscale:
730 - ISEE - ISEU UNIVERSITA‘ – RED – SUCCESSIONI EREDITARIE – SERVIZI IN AGRICOLTURA – FORNITURE UMA – DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – PAGHE IN AGRICOLTURA - C.E.D. – CONTRATTO DI LOCAZIONE- COLF E BADANTI - F24 ON LINE - ICI – UNICO - CORREZIONI DI IRREGOLARITÀ - CATASTO -