Agevolazioni per disabili

Sono deducibili dal reddito complessivo, senza alcun limite, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap individuati ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 – la legge- quadro sull’handicap – cioè “coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Sono considerati tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992, ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Le spese deducibili si riferiscono quindi a prestazioni rese da medici generici oppure alla specifica assistenza sanitaria dei portatori di handicap, che comprende le spese relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di
terapia occupazionale.
Ricordiamo che queste spese sono interamente deducibili e che, unico caso tra gli oneri deducibili e detraibili, la deduzione spetta anche se vengono sostenute per conto di familiari che risultino fiscalmente non a carico, purché compresi tra quelli indicati all’articolo 433 del codice civile. Ai fini della deduzione è ininfluente il fatto che i soggetti fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
In questo articolo, noi esamineremo alcune di queste.

L’eliminazione delle barriere architettoniche
In materia di detrazione del 36% per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli immobili, l’art. 2 della legge Finanziaria per il 2001 ha ampliato le tipologie di interventi per cui compete la detrazione, comprendendovi l’esecuzione di opere su ascensori e montacarichi e la realizzazione di qualsiasi strumento che, anche con l’ausilio della tecnologia più avanzata, risulti adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori di cui si parla, l’aliquota IVA applicabile è quella agevolata del 4% in luogo di quella ordinaria del 21%.

Lo sconto per gli addetti all’assistenza
Le somme pagate per i compensi destinati agli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, da calcolare su un importo non superiore a 2.100 euro, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. L’importo di 2.100 euro deve essere considerato in relazione al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.

IVA ridotta per i sussidi tecnici e informatici
Ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap – dispositivi, impianti e apparati basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati – viene applicata l’aliquota IVA ridotta del 4%.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata il disabile, prima dell’acquisto, deve consegnare al negoziante la seguente documentazione medica comprovante il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico e il suo carattere permanente.
L’aliquota IVA agevolata del 4% si applica anche per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Il cane guida per i non vedenti
L’art. 6, comma 1 della legge n. 488/1999, ha inserito tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti anche i cani guida, prevedendo una detrazione forfetaria di un milione di vecchie lire (516,46 euro) per la spesa sostenuta per il mantenimento degli animali (circolare Ministero delle Finanze n. 238/2000, punto 1.3).

L’interpretariato per i sordi
È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26/5/1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per accedere al beneficio i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali, rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato, che devono essere conservate dal contribuente per essere esibite in caso di richiesta agli uffici delle Entrate.

Agevolazioni telefoniche: cosa può fare per ottenerle chi è non vedente o non udente
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la Delibera 514/2007 concede ai non udenti l’esonero dal pagamento del canone di abbonamento:

«Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B.

La domanda di esenzione è presentata dall’abbonato alle imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell’art. 58 del Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale.

Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.»

Inoltre prevede la possibilità di inviare SMS gratis:

«Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile predispongono un’offerta specificamente destinata agli utenti sordi che comprenda l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all’utenza, anche nell’ambito di promozioni.»

La stessa delibera concedeva invece, per i non vedenti (assoluti), agevolazioni per l’accesso ad internet da postazione fissa:

«Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonchè agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di navigazione Internet»

La disposizione però era alquanto limitata poiché escludeva dalle agevolazioni i servizi internet mobili (dal cellulare) e chi avesse sottoscritto un abbonamento Flat (non a consumo orario).

Con la Deliberazione n.202/Cons del 23 aprile 2008 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2008, n. 118), l’AGCOM amplia la copertura dell’agevolazione economica anche ai contratti Flat o “tutto incluso”.

L’art. 4, comma 1, del regolamento allegato A) alla delibera 514/07/CONS è così riformulato:

«Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell’offerta siano compresi altri servizi.

In ogni caso il primo cambio di piano tariffario richiesto dall’utente è gratuito»

In tali casi quindi, gli operatori telefonici devono riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti) uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia – sulla parte degli abbonamenti che riguardano la navigazione in internet.

Per ottenere queste agevolazioni ci si deve rivolgere al proprio gestore di telefonia. Basta compilare un modulo di richiesta e allegare un certificato medico che attesti la cecità (o sordità).

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